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Nuove disposizioni sulla validità della carta di identità cartacea

Nuove disposizioni sulla validità della carta di identità cartacea
Data:
Venerdì, 03 Luglio 2026
Nuove disposizioni sulla validità della carta di identità cartacea

Descrizione

A seguito dell'emanazione del Decreto legge 26 giugno 2026, n. 108, entrato in vigore dalla data del giorno stesso della sua pubblicazione sulla G.U. e cioè dal 26 giugno 2026, e dei successivi chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione - nonchè del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sono state adottate disposizioni in materia di efficacia della carta d'identità cartacea e per il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), che si illustrano di seguito.


La Circolare del Ministero dell’interno n. 58 del 30 giugno 2026, ribadisce le finalità per cui, contrariamente a quanto affermato con la Circolare n. 76 del 13.10.2025, l’art. 11, comma 1 del D.L. n. 108/2026 stabilisce che la carta di identità cartacea utilizzata nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026, mantiene il suo valore identificativo fino alla scadenza indicata sul documento, per cui non è necessario sostituirla ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale.

La Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione del 26.06.2026, chiarisce che rimarranno valide fino alla scadenza della carta di identità cartacea le identità digitali già attive alla data del 3 agosto 2026, mentre, “a decorrere dal 3 agosto, non potranno più essere utilizzate le carte di identità cartacee (ancorché non decorso il termine di scadenza ivi indicato) per l'attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali”.

Il comma 2 dello stesso art. 11, dispone che i possessori di una carta di identità cartacea che non siano riusciti a sostituirla con una CIE entro il 3 agosto 2026, potranno utilizzarla anche successivamente a tale data, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, non solo in tutti i loro rapporti con la Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, ma anche qualora si renda necessario procedere al riconoscimento ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, il ritiro della corrispondenza, per la notifica di atti giudiziari, il rilascio di esenzioni ticket presso le ASL, per il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione, e per ogni servizio con caratteristiche analoghe, nonchè nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana, comprese le Rappresentanze diplimatico-consolari all'estero, e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi.

In tutte queste ipotesi, dunque, sino al 31 gennaio 2027, al cittadino verrà consentito l'esercizio dei propri diritti mediante utilizzo della carta di identità cartacea, il cui termine di scadenza non sia ancora spirato, salvo naturalmente i casi di deterioramento del documento.

Il documento d'identità in formato cartaceo, dunque, potrà continuare ad essere utilizzato, esclusivamente sul territorio nazionale e presso le Rappresentanze diplomatico-consolari all'estero, ai fini del mero riconoscimento del soggetto nei casi sopra esemplificati, fermo restando che esso non potrà essere utilizzato ai fini dell'espatrio oltre il 3 agosto p.v.



A cura di

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Ultimo aggiornamento

03/07/2026 10:14




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